Vendere assicurazioni viaggio in agenzia: RUI, sezione E o F, e come sono tassate le provvigioni
Proporre una polizza al cliente che parte è distribuzione assicurativa. Quando serve l'iscrizione al RUI, in quale sezione, quando si rientra nell'esenzione per i premi bassi, e perché la ritenuta sulle provvigioni si applica lo stesso. Con le fonti in chiaro.
Questa è una guida, non una consulenza legale o fiscale. La scelta fra iscriversi al RUI e appoggiarsi all'esenzione dipende dalle polizze che vendi davvero e dal mandato che ti danno, e si decide con il proprio consulente guardando il contratto.
La risposta breve: proporre una polizza al cliente che parte è attività di distribuzione assicurativa. Non è un servizio accessorio del viaggio, è un'attività regolata dal Codice delle assicurazioni private. O ti iscrivi al Registro unico degli intermediari tenuto dall'IVASS, nella sezione E o nella sezione F a seconda di chi ti dà il mandato, oppure rientri in un'esenzione stretta che vale solo sotto certe soglie di premio.
E c'è un punto che sorprende quasi tutti: l'esenzione dal RUI non è un'esenzione dalla ritenuta d'acconto. L'Agenzia delle entrate lo ha detto esplicitamente, parlando proprio delle agenzie di viaggio.
Vendere un'assicurazione viaggio è distribuzione assicurativa
L'articolo 106 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 definisce la distribuzione assicurativa in modo largo: consiste nel fornire consulenza in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti, compiere atti preparatori alla loro conclusione, concluderli, oppure collaborare alla loro gestione ed esecuzione, in particolare in caso di sinistri. Rientra anche la semplice fornitura di informazioni tramite un sito internet, se il cliente è poi in grado di stipulare il contratto.
Tradotto per chi sta dietro un bancone: se al cliente dici quale polizza fa al caso suo e gliela fai firmare, sei nel perimetro. Se ti limiti a dirgli che le polizze viaggio esistono e che può comprarle altrove, sei fuori, perché l'articolo 107, comma 3, lettera a), esclude la fornitura di informazioni a titolo accessorio purché non ci sia assistenza nella conclusione del contratto. Ma attenzione: l'IVASS ha chiarito in una sua FAQ che informare il cliente sulle modalità di conclusione ricevendo un compenso per questo non rientra in quell'esclusione. Se ti pagano per farlo, non stai solo informando.
Sezione E o sezione F: dipende da chi ti dà il mandato
Il registro è diviso in sei sezioni dall'articolo 109, comma 2, del Codice e dall'articolo 4 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018. Per un'agenzia di viaggi quelle che contano sono due, e la discriminante è una sola:
| Sezione F | Sezione E | |
|---|---|---|
| Chi ci va | Intermediario assicurativo a titolo accessorio che opera su incarico di una o più imprese di assicurazione | Intermediario a titolo accessorio che opera su incarico di un altro intermediario, cioè di un agente o di un broker |
| Chi presenta la domanda | L'intermediario stesso, all'IVASS | L'intermediario principale, per conto del collaboratore |
| Chi organizza i corsi | L'impresa preponente | L'intermediario di sezione A, B o D, o la sua impresa preponente |
| Aggiornamento annuale | 30 ore | 15 ore, per gli intermediari a titolo accessorio iscritti in questa sezione |
Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro. E la qualifica di intermediario a titolo accessorio ha tre condizioni cumulative, all'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies, del Codice: l'attività professionale principale deve essere diversa dalla distribuzione assicurativa, i prodotti devono essere complementari a un bene o servizio, e non devono coprire il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che quella copertura integri il servizio principale.
Un limite che vale la pena conoscere prima di firmare mandati: agli intermediari a titolo accessorio non è consentito il collocamento di forme pensionistiche complementari, per espressa previsione dell'articolo 49 del Regolamento 40/2018.
Quando non serve l'iscrizione al RUI
L'articolo 107, comma 4, del Codice esclude dalla disciplina l'attività degli intermediari a titolo accessorio quando ricorrono congiuntamente tre condizioni:
- l'assicurazione è accessoria a un prodotto o servizio e copre i rischi di perdita, deterioramento o danneggiamento del prodotto fornito, il mancato uso del servizio prestato, oppure la perdita o il danneggiamento del bagaglio e altri rischi connessi con un viaggio prenotato presso quel fornitore;
- il premio, calcolato proporzionalmente su base annua, non supera 600 euro;
- in deroga al punto precedente, se l'assicurazione è complementare a un servizio di durata pari o inferiore a tre mesi, il premio per persona non supera 200 euro.
Due precisazioni dalle FAQ dell'IVASS, perché è lì che l'esenzione si restringe. Le soglie di premio si calcolano comprensive degli oneri fiscali, cioè come le paga il cliente. E la soglia dei 200 euro e la durata non superiore a tre mesi vanno soddisfatte insieme: se il servizio dura più di tre mesi non si ricade in quella deroga, qualunque sia il premio.
Resta poi una parte di disciplina che non sparisce. Il comma 5 dello stesso articolo mette in capo all'impresa o all'intermediario che si avvale di un accessorio esentato l'obbligo di garantire che il contraente riceva prima della conclusione le informazioni previste dall'articolo 120, che i rapporti contrattuali siano adeguati a tenere conto delle richieste ed esigenze del cliente, e che gli venga consegnata la documentazione informativa del prodotto. In pratica: l'esenzione riguarda l'iscrizione, non la trasparenza.
Questo è il punto in cui la guida non può dare una risposta secca. Una polizza viaggio moderna spesso mette insieme bagaglio, annullamento, spese mediche e assistenza, e stabilire se stia dentro "altri rischi connessi con un viaggio prenotato presso tale fornitore" o se ne esca, e se superi le soglie, è una valutazione sul singolo prodotto. Nella risposta a interpello n. 269 del 23 dicembre 2024 una compagnia raccontava all'Agenzia delle entrate di avere entrambe le situazioni nel proprio portafoglio: una minoranza di agenzie iscritte alle sezioni e) o f) perché le condizioni di esenzione non erano integrate, e una maggioranza di agenzie non iscritte perché lo erano. Lo stesso mestiere, due inquadramenti diversi, decisi dal prodotto.
Cosa serve per stare nel RUI
Se l'esenzione non c'è, o se non ci si vuole appoggiare, i requisiti sono quelli del Regolamento 40/2018:
| Requisito | Contenuto |
|---|---|
| Titolo di studio | Non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, per le persone fisiche in sezione F |
| Formazione iniziale | Corsi di almeno 60 ore nei 12 mesi precedenti la domanda di iscrizione o l'inizio dell'attività |
| Aggiornamento | 30 ore annuali, ridotte a 15 ore per gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E |
| RC professionale | Contratto conforme all'articolo 11 del Regolamento, oppure inclusione nella copertura della società per cui si opera. I massimali sono quelli fissati dalla normativa europea |
| Responsabile della distribuzione | Per le società, almeno una persona fisica iscritta nella sezione F |
| Separazione patrimoniale | Presidi conformi all'articolo 117 del Codice per i premi incassati |
| Domanda | All'IVASS, in regola con l'imposta di bollo e con il versamento della tassa di concessione governativa |
Le 60 ore iniziali sono la voce che pesa di più, ed è quella che di solito fa decidere: molte agenzie scelgono di lavorare sotto l'esenzione, o come collaboratori in sezione E di un broker che se ne assume l'organizzazione, proprio per non costruirsi in casa una struttura formativa.
Cosa rischia chi vende senza esserci
L'articolo 305, comma 2, del Codice delle assicurazioni private punisce chi esercita l'attività di intermediazione assicurativa in difetto di iscrizione al registro con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro. È una sanzione penale, non amministrativa, e non guarda alle dimensioni dell'attività.
Il che rende l'analisi dell'esenzione una cosa da fare prima, per iscritto, e non una scorciatoia da imboccare perché la compagnia ha detto che va bene.
Le provvigioni: IVA esente, fattura non obbligatoria, ritenuta sì
Qui ci sono tre regole che vanno insieme e che spesso si confondono.
IVA. Le provvigioni di intermediazione assicurativa sono esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 9, del DPR 633/1972, che copre le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di assicurazione. L'esenzione comporta, come sempre, l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti a esse riferiti.
Fattura. L'articolo 22, primo comma, n. 6, del DPR 633/1972 esonera questi soggetti dall'obbligo di emissione della fattura, salvo esplicita richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione della prestazione. La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 7/E del 21 marzo 2024 lo ha confermato: l'introduzione della ritenuta non fa nascere un obbligo di fattura che prima non c'era.
Ritenuta d'acconto. L'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 ha abrogato l'esonero che riguardava agenti e mediatori di assicurazione, con decorrenza 1° aprile 2024. La circolare 7/E del 2024 ha dato le istruzioni. E la risposta a interpello n. 269 del 23 dicembre 2024 ha esteso la conclusione a chi il RUI non ce l'ha: secondo l'Agenzia, il fatto che alle condizioni dell'articolo 107, comma 4, del Codice l'intermediario sia esonerato dall'iscrizione "non modifica nella sostanza la natura della prestazione svolta e della provvigione ricevuta". Quindi la ritenuta si applica ai soggetti che svolgono intermediazione assicurativa a titolo accessorio, e l'Agenzia cita espressamente le agenzie di viaggio, anche quando non sono iscritte al RUI.
Un esempio con numeri, ipotesi dichiarate: provvigione di 400 euro su polizze viaggio, agenzia senza dipendenti né collaboratori continuativi.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Provvigione | 400,00 € |
| IVA | esente, art. 10, primo comma, n. 9 |
| Base della ritenuta, 50% | 200,00 € |
| Ritenuta 23% | 46,00 € |
| Netto incassato | 354,00 € |
Con la base ridotta al 20%, riservata a chi dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi, la ritenuta scenderebbe a 18,40 euro.
Attenzione a non confondere questa ritenuta con quella introdotta sulle provvigioni da pacchetto turistico, che parte dal 1° maggio 2026 ed è una vicenda diversa: la raccontiamo nella guida su come si fatturano le commissioni. Quando vendi una polizza non stai agendo come agenzia di viaggi, stai agendo come intermediario assicurativo, e le due qualifiche hanno regole separate anche quando sono la stessa partita IVA.
Non è la polizza obbligatoria dell'agenzia
Un chiarimento che evita un equivoco frequente. Le coperture che un'agenzia di viaggi deve avere per legge, cioè la responsabilità civile a favore del viaggiatore e la garanzia per insolvenza previste dall'allegato 1 al d.lgs. 79/2011, sono assicurazioni dell'agenzia, non prodotti da rivendere. Non c'entrano niente con l'intermediazione assicurativa, e averle non dà nessun titolo a vendere polizze ai clienti. Di quelle parliamo nella guida su come aprire un'agenzia di viaggi.
Fonti
D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, Codice delle assicurazioni private, artt. 1 comma 1 lettera cc-septies, 106, 107 commi 3, 4 e 5, 109 comma 2, 109-bis e 305 comma 2, nel testo consolidato pubblicato dall'IVASS e aggiornato al 19 giugno 2026 (consultato il 27 settembre 2026). Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, testo consolidato con i provvedimenti IVASS n. 97/2020, n. 128/2023, n. 131/2023, n. 134/2023, n. 147/2024, n. 163/2025 e n. 169/2026: artt. 4 comma 2 sulle sezioni del registro, 11 sulla RC professionale, 26, 27 e 28 sull'iscrizione in sezione F, 49 sul divieto di collocare forme pensionistiche complementari, 88 e 89 su formazione e aggiornamento. IVASS, FAQ sull'attività di distribuzione relative al Regolamento 40/2018, in particolare sulle soglie di premio comprensive degli oneri fiscali e sull'attività di sola informazione (consultate il 27 settembre 2026). DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 10 primo comma n. 9 e art. 22 primo comma n. 6. Legge 30 dicembre 2023 n. 213, art. 1, commi 89 e 90. Agenzia delle entrate, circolare n. 7/E del 21 marzo 2024, abrogazione dell'esonero dalla ritenuta per agenti e mediatori di assicurazione, con decorrenza 1° aprile 2024. Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 269 del 23 dicembre 2024, estensione della ritenuta ai soggetti esonerati dall'iscrizione al RUI ai sensi dell'art. 107, comma 4, del Codice, con riferimento espresso alle agenzie di viaggio. D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79, allegato 1, art. 47, per le coperture obbligatorie dell'agenzia.
Un servizio in più che non chiede un registro
Aggiungere ricavo per cliente non passa solo dalle polizze, e non tutti i servizi che si possono vendere al momento della partenza portano con sé un'autorità di vigilanza. La connessione del cliente all'estero, per esempio, è una spesa che il viaggiatore fa comunque, in aeroporto o in roaming, e che si può vendere senza magazzino e senza attrezzatura.
Se vuoi vedere come funziona, c'è il programma per le agenzie.
Risposte rapide
Un'agenzia di viaggi deve iscriversi al RUI per vendere assicurazioni?
Di regola sì, nella sezione F se opera su incarico di una o più imprese di assicurazione, oppure nella sezione E se opera su incarico di un altro intermediario, cioè di un agente o di un broker. L'articolo 107, comma 4, del Codice delle assicurazioni private prevede però un'esenzione per gli intermediari a titolo accessorio quando la polizza è complementare al viaggio prenotato e il premio non supera 600 euro su base annua, o 200 euro per persona se il servizio dura al massimo tre mesi. Se le condizioni non ricorrono tutte insieme, l'esenzione non c'è.
Qual è la differenza fra sezione E e sezione F del RUI?
Il mandato. Nella sezione F vanno gli intermediari a titolo accessorio che operano su incarico diretto di una o più imprese di assicurazione; nella sezione E quelli che operano su incarico di un altro intermediario, insieme agli addetti che svolgono attività di distribuzione fuori dai locali dell'intermediario per cui lavorano. Non si può essere iscritti in due sezioni contemporaneamente. Cambiano anche gli obblighi di aggiornamento: 30 ore annuali in sezione F, 15 ore per gli accessori in sezione E.
Sulle provvigioni delle assicurazioni viaggio si applica la ritenuta d'acconto?
Sì, dal 1° aprile 2024, data da cui la legge 213/2023 ha abrogato l'esonero previsto per agenti e mediatori di assicurazione. E si applica anche alle agenzie di viaggio che non sono iscritte al RUI perché rientrano nell'esenzione dell'articolo 107, comma 4: lo ha stabilito la risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate n. 269 del 23 dicembre 2024. Le provvigioni restano esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 9, del DPR 633/1972, e la fattura non è obbligatoria.