Fatturare le commissioni di un'agenzia di viaggi: chi emette il documento, che IVA, che ritenuta
Sulle provvigioni da pacchetto spesso la fattura non la emetti tu: la emette il tour operator. Quando c'è l'IVA al 22%, quando la commissione è non imponibile, e cosa è cambiato con la ritenuta d'acconto nel 2026. Con le fonti in chiaro.
Questa è una guida, non una consulenza fiscale. I casi concreti, e soprattutto i casi misti, si portano al proprio commercialista: sotto spieghiamo perché sono proprio quelli il punto in cui la norma smette di dare una risposta secca.
La risposta breve: nel caso più comune la fattura delle commissioni non la emetti tu. Quando intermedi un pacchetto turistico di un tour operator italiano, è l'organizzatore a emettere una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni di ciascun intermediario, ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 8, del DPR 633/1972. L'agenzia intermediaria ne annota la copia nel registro delle fatture emesse, ed è così che quelle provvigioni entrano nel suo volume d'affari. Negli altri casi, invece, la fattura la emetti tu.
E dal 1° maggio 2026 c'è una novità che cambia l'importo che ti arriva in banca: su quelle provvigioni si applica la ritenuta d'acconto, che fino al 30 aprile 2026 non c'era.
Chi emette la fattura delle commissioni
Dipende da chi ti paga e da cosa hai intermediato. Quattro configurazioni, e vale la pena riconoscere la propria prima di aprire il gestionale:
| Situazione | Chi emette il documento | Riferimento |
|---|---|---|
| Provvigione su pacchetto turistico, da tour operator italiano | Il tour operator, con fattura riepilogativa mensile (la cosiddetta autofattura) | Art. 74-ter, comma 8, DPR 633/1972 |
| Provvigione su pacchetto turistico, da tour operator estero | L'agenzia, che fattura al tour operator | Regole ordinarie di territorialità |
| Provvigione su servizi singoli, da vettore o fornitore | L'agenzia, che fattura al fornitore | Regime ordinario |
| Provvigione su servizi singoli, con accordo di fatturazione per conto terzi | Il fornitore, che emette per conto dell'agenzia | Regime ordinario |
La prima riga è quella che sorprende chi arriva da un altro settore: il documento lo fa il committente, non il prestatore. La dizione da riportare è "fattura emessa ai sensi dell'art. 74-ter, comma 8, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni".
Sul termine di emissione la prassi professionale non è allineata. La norma parla di una riepilogativa mensile, da annotare entro il mese successivo; da quando la fatturazione è elettronica, una parte degli operatori àncora invece l'emissione al pagamento della provvigione e ai termini ordinari del documento elettronico. È una di quelle cose su cui conviene chiedere al proprio commercialista come si comporta il tour operator con cui lavori, invece di dedurla.
Quale IVA va sulla commissione
Qui la regola è netta, e dipende da dove viene eseguito il servizio intermediato, non da dove sta il cliente.
| Servizio intermediato | Trattamento della provvigione |
|---|---|
| Eseguito nel territorio dell'Unione europea | IVA con aliquota ordinaria, oggi il 22% |
| Eseguito fuori dal territorio dell'Unione europea | Non imponibile, art. 9, comma 1, n. 7-bis, DPR 633/1972 |
| Parte dentro e parte fuori dall'Unione | Si riproporziona: non imponibile solo la quota extra UE |
La non imponibilità dell'articolo 9, n. 7-bis non è automatica. Vuole tre cose insieme: un mandato con rappresentanza, un committente che sia un'agenzia di viaggi ai sensi dell'articolo 74-ter, e un servizio fruito fuori dall'Unione. Se il mandato è senza rappresentanza, cioè se vendi in nome proprio, non sei più un intermediario e il discorso cambia del tutto: è il tema della guida sul regime 74-ter.
La riepilogativa mensile del tour operator deve tenere separate le provvigioni imponibili da quelle non imponibili, proprio perché le due voci seguono strade diverse.
Un dettaglio pratico che costa poco e si dimentica spesso: su un documento con importi non assoggettati a IVA superiori a 77,47 euro è dovuta l'imposta di bollo di 2 euro. L'esenzione dal bollo vale per gli importi soggetti a IVA, non per quelli esenti o non imponibili, e l'Agenzia delle entrate lo ha chiarito proprio guardando alle fatture delle agenzie di viaggio con destinazioni fuori dall'Unione.
Esempio di fattura commissioni agenzia viaggi
Prendiamo una provvigione lorda di 1.000 euro e vediamo i tre casi che capitano davvero. Le ipotesi: agenzia intermediaria italiana, mandato con rappresentanza, pagamento successivo al 1° maggio 2026.
| Voce | Pacchetto in Europa | Pacchetto fuori UE | Pacchetto in Europa, base ridotta |
|---|---|---|---|
| Provvigione | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| IVA | 220,00 € (22%) | non imponibile art. 9, n. 7-bis | 220,00 € (22%) |
| Imposta di bollo | non dovuta | 2,00 € | non dovuta |
| Totale documento | 1.220,00 € | 1.002,00 € | 1.220,00 € |
| Base della ritenuta | 500,00 € (50%) | 500,00 € (50%) | 200,00 € (20%) |
| Ritenuta d'acconto 23% | 115,00 € | 115,00 € | 46,00 € |
| Netto incassato | 1.105,00 € | 887,00 € | 1.174,00 € |
Due cose da notare. La ritenuta si calcola sulla provvigione, non sul totale del documento: l'IVA non entra nella base. E la terza colonna non è un caso diverso dalla prima, è la stessa operazione di un'agenzia che ha diritto alla base ridotta: sono 69 euro di differenza su mille, cioè quasi il 7% della provvigione che resta in cassa invece di andare in acconto.
La ritenuta d'acconto sulle commissioni: cosa è cambiato
Per decenni l'articolo 25-bis del DPR 600/1973, al quinto comma, ha escluso dalla ritenuta sulle provvigioni una lista di categorie, e fra queste c'erano le agenzie di viaggio e turismo. La legge di bilancio 2026 ha tolto le agenzie da quella lista. La cronologia è stata movimentata, e vale la pena tenerla dritta perché i pagamenti a cavallo delle date sono il punto dove si sbaglia:
| Data | Cosa succede | Atto |
|---|---|---|
| 30 dicembre 2025 | Abolito l'esonero delle agenzie di viaggio dalla ritenuta | Legge 199/2025, art. 1, commi 140 e seguenti |
| 1° marzo 2026 | Decorrenza originaria | Legge 199/2025 |
| 27 febbraio 2026 | Il MEF annuncia il rinvio, per la complessità dell'adeguamento dei sistemi informatici del comparto | Comunicato stampa MEF n. 25 |
| 28 marzo 2026 | Il rinvio entra in una norma | D.L. 38/2026, art. 6 |
| 1° maggio 2026 | Decorrenza effettiva | D.L. 38/2026, art. 6 |
| 22 maggio 2026 | La legge di conversione esclude la biglietteria | Legge 88/2026, in GU n. 117 |
Il criterio è di cassa: conta il momento del pagamento della provvigione, non quello in cui è maturata. Quindi una provvigione maturata a marzo 2026 ma pagata a giugno 2026 la ritenuta la subisce.
Aliquota e basi, per chi deve fare il conto:
- 23% è l'aliquota.
- La base ordinaria è il 50% della provvigione, cioè un prelievo effettivo dell'11,5%.
- La base scende al 20%, cioè al 4,6% effettivo, se l'agenzia dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o di terzi. La dichiarazione segue le modalità del decreto ministeriale 16 aprile 1983, e va fatta in anticipo: non è una casella da spuntare a consuntivo.
La ritenuta la opera chi paga, cioè il sostituto d'imposta: il tour operator o il fornitore, non l'agenzia.
Quando la ritenuta non si applica: la biglietteria
In sede di conversione del D.L. 38/2026, la legge 88/2026 ha inserito un'esclusione mirata: restano fuori dalla ritenuta i compensi, comunque denominati, percepiti dalle agenzie di viaggio e turismo per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone. Biglietteria aerea, ferroviaria, marittima: fuori.
Qui però la guida deve fermarsi prima della risposta secca, perché la norma si ferma prima. Un pacchetto che contiene anche il trasporto non è biglietteria. Quando il compenso remunera un'offerta più larga, stabilire se stia pagando il documento di viaggio o la prestazione complessiva è una valutazione sul caso concreto, e ad oggi non conosciamo una circolare dell'Agenzia delle entrate che la risolva in modo generale. Chi lavora con commissioni miste ha un problema di separazione contabile prima che di aliquota, e se lo porta al commercialista con i contratti in mano, non con una regola generale presa da un articolo.
Una cosa che la ritenuta non è
Non è un costo. È un acconto sulle imposte sul reddito dell'agenzia, che si recupera in dichiarazione. Ma sposta la cassa, e la sposta di parecchio: su cento euro di provvigione con base ordinaria sono 11,50 euro che escono subito e rientrano l'anno dopo. Per un'agenzia che lavora su margini sottili, quello è il pezzo che conta più dell'aliquota.
Fonti
DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 74-ter, commi 6, 7 e 8, e art. 9, comma 1, n. 7-bis, testo vigente fino al 31 dicembre 2026 su Normattiva (consultato il 27 settembre 2026); l'articolo 74-ter è abrogato dal d.lgs. 19 gennaio 2026 n. 10 con effetto dal 1° gennaio 2027. DM 30 luglio 1999 n. 340, regolamento sulle modalità di applicazione dell'IVA alle operazioni delle agenzie di viaggio e turismo, in GU n. 231 del 1° ottobre 1999. Circolare ministeriale 24 dicembre 1997 n. 328/E, chiarimenti sul regime delle agenzie di viaggio. DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 25-bis, commi 1, 2 e 5. Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), art. 1, commi 140 e seguenti, che abolisce l'esonero. Comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 27 febbraio 2026, differimento al 1° maggio 2026. D.L. 27 marzo 2026 n. 38, art. 6, in vigore dal 28 marzo 2026. Legge 22 maggio 2026 n. 88, di conversione del D.L. 38/2026, in GU n. 117 del 22 maggio 2026, con l'esclusione per la vendita, emissione, prenotazione e intermediazione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone. Decreto ministeriale 16 aprile 1983, dichiarazione per la base ridotta al 20%. Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 98/E del 3 luglio 2001, imposta di bollo sulle fatture con importi non assoggettati a IVA. DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e tabella allegata, imposta di bollo. Ordine dei dottori commercialisti di Milano, materiale del convegno "Gestione contabile e fiscale di agenzie viaggi e tour operator" del 9 aprile 2024, a cura di Giulio Benedetti, per la mappa dei quattro casi di fatturazione delle provvigioni (consultato il 27 settembre 2026).
Una voce di ricavo che non passa da queste tabelle
Fra i servizi che un'agenzia può aggiungere senza comprare niente in anticipo c'è la connessione del cliente all'estero. Non c'è magazzino, non c'è attrezzatura, ed è una spesa che il viaggiatore fa comunque, in aeroporto o in roaming, invece che al banco dell'agenzia che gli ha venduto il viaggio.
Se vuoi vedere come funziona, c'è il programma per le agenzie.
Risposte rapide
Chi emette la fattura per le commissioni di un'agenzia di viaggi?
Se la provvigione riguarda un pacchetto turistico venduto per un tour operator italiano, la emette il tour operator, con una fattura riepilogativa mensile ai sensi dell'articolo 74-ter, comma 8, del DPR 633/1972, e l'agenzia ne annota la copia nel registro delle fatture emesse. Negli altri casi, cioè tour operator esteri e servizi singoli, la fattura la emette l'agenzia, salvo accordi di fatturazione per conto terzi.
Sulle commissioni di un'agenzia di viaggi si applica la ritenuta d'acconto?
Sì, dal 1° maggio 2026. La legge di bilancio 2026 ha tolto le agenzie di viaggio e turismo dall'elenco degli esclusi dell'articolo 25-bis, comma 5, del DPR 600/1973, e il D.L. 38/2026 ha spostato la decorrenza dal 1° marzo al 1° maggio. L'aliquota è il 23% su una base del 50% della provvigione, che scende al 20% per chi dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi. Restano escluse le provvigioni sulla biglietteria di trasporto persone.
Quando la commissione di un'agenzia di viaggi è senza IVA?
Quando l'intermediazione, svolta con mandato con rappresentanza per conto di un'agenzia di viaggi, riguarda prestazioni eseguite fuori dal territorio dell'Unione europea: la provvigione è non imponibile ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 7-bis, del DPR 633/1972. Se il servizio è in parte dentro e in parte fuori dall'Unione, si riproporziona. Sul documento senza IVA sopra i 77,47 euro resta dovuta l'imposta di bollo di 2 euro.